Il Livello di Potenza Sonora di Macchine ed Attrezzature deve essere misurato e riportato: A partire dal 30 Giugno 2003 l’immissione sul mercato di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto è soggetta alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE. La Direttiva, in vigore negli Stati membri dell’UE, è recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 262 del 4 Settembre 2002 ed è applicabile ad una vasta gamma di macchine ed attrezzature per applicazioni agricole e da cantiere, ma riguarda anche macchine utilizzabili sotto tendoni, tettoie o strutture aperte di edifici. Tra le attrezzature che rientrano nel campo di applicazione sono citati, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, idropulitrici, escavatori, ma anche gruppi elettrogeni, carrelli elevatori, betoniere, impianti frigoriferi montati su veicoli, veicoli per la raccolta dei rifiuti e contenitori mobili di rifiuti.
La Potenza Sonora è definita come l'energia emessa dalla sorgente sonora nell'unità di tempo, nel Sistema Internazionale viene espressa in watt (W);
Si definisce come Livello di Potenza Sonora in [dB] con riferimento ad una sorgente di W0 = 10-12 watt:
La serie di norme di riferimento per la determinazione della Potenza Sonora è: UNI EN ISO 3740-3747
Il valore del Livello della Potenza Sonora, com'è previsto dalla normativa, dovrà essere riportato all'interno della documentazione (manuale di uso e manutenzione), inoltre per determinate macchine dovrà essere apposta sulla carpenteria della macchina una specifica targa definita dalla normativa del tipo raffigurato:
Direttiva 2000/14/CE
La Direttiva prevede l’apposizione della marcatura CE con l’indicazione del livello di potenza sonora “garantito”, che comprende le incertezze dovute al metodo di misura e quelle derivanti dalla variabilità del processo produttivo. La marcatura CE attesta inoltre che la macchina soddisfa anche i requisiti di tutte le altre Direttive ad essa applicabili. La dichiarazione di conformità, contenente le indicazioni riportate nell’Allegato II della Direttiva, deve accompagnare ciascun esemplare costruito. Inoltre, per ciascun tipo di macchina, il Costruttore deve inviare copia della dichiarazione di conformità al Ministero dell’ambiente ed alla Commissione Europea. Alcune categorie di macchine ed attrezzature sono assoggettate alla sola marcatura (Allegato I, Parte C), mentre altre categorie (Allegato I, Parte B) sono soggette a limitazioni dell’emissione acustica, che devono essere rispettate al fine di poter immettere la macchina sul mercato. Per la prima categoria di macchine il Costruttore può effettuare la valutazione di conformità in modo autonomo, ma deve garantire il controllo interno della fabbricazione secondo le prescrizioni dell’Allegato V. Questo comporta la redazione di una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni del decreto. Per le macchine soggette a limitazione dell’emissione acustica, il Costruttore deve sottoporre un esemplare e la corrispondente documentazione tecnica ad un “Organismo designato” a cui è demandata l’approvazione dell’esemplare (Allegato VII), del controllo interno della produzione (Allegato VI) e la sorveglianza della Qualità Totale (Allegato VIII). In tutti i casi è quindi necessaria l’esecuzione delle misure di potenza sonora , la predisposizione della documentazione tecnica e la redazione della dichiarazione di conformità. In aggiunta, nel caso di macchine assoggettate a limitazione del rumore emesso, è necessario l’intervento di un Organismo designato per la verifica dell’esemplare da approvare e la sorveglianza del Sistema Qualità. Il Sistema Qualità non deve essere necessariamente certificato ISO 9000, ma deve essere approvato dall’organismo designato in merito all’idoneità ai fini del decreto.
Aquarius Consulting opera da più di 20 anni nel settore della certificazione macchine e può fornire ai Costruttori tutto il supporto necessario per il conseguimento della conformità alla presente Direttiva. In particolare è in grado di effettuare l’esecuzione delle misure sulla macchina, di apportare eventuali provvedimenti correttivi, di approntare la redazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità, di predisporre la messa a punto del Sistema Qualità e di organizzare, quando prescritto, tutte le attività nei confronti dell’Organismo designato.