DPCM 5/12/97: Decreto Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997 (D.P.C.M. 5/12/1997)

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici:

Requisiti acustici smal
Il decreto stabilisce i requisiti tecnici a cui riferirsi nella realizzazione degli edifici. In particolare classifica gli ambienti abitativi in sette categorie e stabilisce per ognuna di esse i requisiti acustici passivi degli edifici, definendo nel contempo i livelli massimi di rumore per gli impianti tecnologici

la consulenza di Aquarius Consulting consiste nel progetto con calcolo previsionale, nel  collaudo acustico con misurazione in opera dei requisiti acustici passivi, redazione di relativa certificazione e guida nell'eventuale scelta di interventi di bonifica.


ALLEGATO A: Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

Le grandezze che caratterizzano  i requisiti acustici passivi degli edifici  sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;

[Nota: i riferimenti normativi corretti e aggiornati sono UNI EN ISO 3382: 2001; UNI EN ISO 354:2003]

2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R’), definito dalla norma EN ISO 140-5:1996;

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 140 – 4: 2000]

3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 log T/T0

dove:

D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con

incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

formula

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 140 – 5: 2000]

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 140 – 7: 2000]

5. LASmax: livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow;

6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.


Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w) da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7^, para. 5.1.

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 717– 1: 1997]

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 717– 1: 1997]

c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270:1987, Parte 7^, para. 5.2.

[Nota: il riferimento normativo corretto e aggiornato è UNI EN ISO 717– 2: 1997]

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Tabella A

CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

***

Tabella B

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A

Parametri

R’w (*)

D2m,nT,w

L’n,w

LAsmax

LAeq

1. D

55

45

58

35

25

2. A, C

50

40

63

35

35

3. E

50

48

58

35

25

4. B, F, G

50

42

55

35

35
(*) Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.