PES/PAV/PEI CEI

PES PAV PEI (CEI 11-27)

Dal 2005 è entrata in vigore la Norma CEI 11-27 III edizione che ha rivoluzionato un po’ quello che sono le qualifiche e le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V c.a. o 1550 V c.c.). Una novità significativa che la Norma ha introdotto sono le figure di PES, PAV e PEI.

Definizione delle tre categorie di lavoro elettrico:

– Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento)
– Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro
– Lavoro IN PROSSIMITA': Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.

Bene inoltre specificare che, al contrario di come ci si potrebbe aspettare, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico. NON È UN LAVORO ELETTRICO ma di fatto risulta essere un lavoro di tipo EDILE.

Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27:

  • P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ
  • P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
  • P.EI. (Persona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;

Chi può essere designato come PES o come PAV?

Nel caso di un lavoratore autonomo (artigiano elettrico per esempio) è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda. Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo.
In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.

Chi non è tenuto a frequentare il corso dedicato alla formazione PES / PAV ?

  • Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente); – Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV
  • Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27

Chi può essere designato come PEI?

Un lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.

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