| Descrizione | La legge 447 del 26/10/95 definisce l’inquinamento acustico come " l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane; pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La legge indica le specifiche competenze di:
soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico;
enti pubblici:
lo Stato ha funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione e di definizione dei limiti;
le Regioni dovranno promulgare una legge che definirà, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Alle regioni spetta, inoltre, la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei comuni e dell’organizzazione delle reti dei controllo;
le province svolgono funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico come previsto dalla legge 8 giugno 1990 n.° 142, e le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore;
i comuni svolgono le funzioni e i compiti indicati agli articoli:
art. 6 Competenze amministrative;
art. 7 Piani di risanamento dei comuni;
art. 8 Disposizioni in materia di impatto acustico e documentazione che deve essere presentata ai comuni;
art. 10 Sanzioni amministrative;
art. 14 comma 2 Funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza.
La legge quadro 447 del 26/10/95 attribuisce ai comuni competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo assegnandogli un ruolo centrale in merito al problema dell’inquinamento acustico.
L’art. 6, in particolare, prevede l’obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione del territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico -Zonizzazione Acustica- sulla base della prevalente destinazione del territorio comunale. I Comuni provvedono all’adozione di Piani di Risanamento Acustico in caso di superamento dei limiti di zona, cioè dei valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.
I piani devono contenere:
l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;
l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
le eventuali misure cautelative d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
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