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Ambiente, Qualità, Sicurezza, Acustica, Ingegneria

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Tag >> testo unico sicurezza

Alcune indicazioni tratte dalla guida europea di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE. I dati, i livelli di esposizione, l'aumento dei rischi di infortuni lavorativi, il rumore costante, la valutazione del rischio.

I problemi all'udito causati dal rumore nei luoghi di lavoro sono la causa di una delle più frequenti malattie professionali in Europa, l' ipoacusia.

Per parlare di questo rischio, spesso sottovalutato anche dagli stessi lavoratori, presentiamo un documento prodotto qualche anno fa dalla Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità.

Parliamo della "Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE", guida completata prima dell'emanazione in Italia del Decreto legislativo 81/2008, ma ancora ricca di suggerimenti e indicazioni utili alle aziende e ai lavoratori.

Nella prefazione della guida si ricorda che i dati raccolti da Eurostat nel quadro delle "Statistiche europee delle malattie professionali" (EODS) indicano che "nel 2005 si sono registrati in Europa (UE 15) circa 14 300 casi di perdita dell'udito dovuta al rumore, il che equivale a 9,5 casi ogni 100 000 lavoratori". E va sottolineato che, fra questi casi, "circa il 98% riguarda individui di sesso maschile, impiegati per il 73% nelle industrie di trasformazione, nel settore minerario e in quello edilizio".

Tuttavia altre indagini europee sulle condizioni di lavoro indicano che "il 20% circa dei lavoratori europei sono esposti, per almeno metà dell'orario di lavoro, a livelli di rumore così alti da costringerli a gridare per farsi sentire dai colleghi". E un'esposizione continuata "comporta per i lavoratori colpiti da perdita dell'udito una serie di limitazioni e inabilità, ne limita le occasioni di mobilità, nuova assunzione o anche solo di cambio di lavoro, senza considerare gli aspetti negativi sulla loro qualità di vita, con la conseguente emarginazione sociale". Tra l'altro "il rumore in generale aumenta i rischi di infortunio sul luogo di lavoro, in ragione delle difficoltà comunicative legate all'attività svolta". Ai problemi di perdita dell'udito si aggiunge poi che "il rumore causa problemi psicosociali come stress e ansietà".

Per ridurre i casi di perdita dell'udito dovuta al rumore nel febbraio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sui lavoratori esposti ai rischi derivanti dal rumore, che ha sostituito la precedente direttiva 86/188/CEE, mettendo a disposizione mezzi concreti ed efficaci per realizzare questo impegno.

E la presente guida non vincolante, redatta in conformità della direttiva 2003/10/CE, "vuole assistere le imprese, specialmente quelle piccole e medie, e tutte le persone che si occupano di prevenzione dei rischi professionali nell'attuazione delle disposizioni della direttiva stessa".

La guida risponde, con molti esempi pratici, a semplici domande. Ad esempio al perché sia necessario ridurre l'esposizione al rumore:

  • "causa sordità irreversibile. Quali sono gli effetti sulla vita professionale? Come gestire le conseguenze per la vita privata?
  • impedisce di concentrarsi, riducendo il rendimento;
  • causa stress, riducendo le capacità professionali;
  • minaccia la salute, poiché risulta difficile sentire gli avvertimenti;
  • dà una cattiva immagine dell'impresa, in particolare ai potenziali dipendenti e al pubblico;
  • impedisce la comunicazione fra i lavoratori".

Dopo aver fornito elementi di acustica la guida affronta ilivelli di esposizione.

Per valutare gli effetti dannosi del rumore su una persona si usa ad esempio una grandezza detta esposizione sonora ponderata:

  • "gli effetti dannosi del rumore per l'udito dipendono dalla quantità dell'energia sonora assorbita dalle orecchie di una persona e quindi da parametri quali il livello di pressione acustica del rumore e la durata dell'esposizione;
  • nello svolgimento della sua attività, un lavoratore può essere esposto a rumore a diversi livelli di pressione acustica, per periodi di tempo differenti;
  • ecco perche la valutazione degli effetti dannosi del rumore fa riferimento a una giornata lavorativa nominale di 8 ore o a una settimana lavorativa nominale di cinque giorni di lavoro di 8 ore";
  • "l'esposizione è una grandezza corrispondente alla quantità di energia sonora assorbita, e a volte è chiamata anche ‘dose di rumore'".

In particolare la guida ricorda che gli effetti del rumore su una persona "possono essere confrontati all'esposizione al sole: un bagno di sole fatto in modo ragionevole non causa effetti indesiderati, mentre un'esposizione eccessiva a raggi forti causa facilmente scottature. Si ha lo stesso effetto quando la persona si espone a raggi deboli per un periodo prolungato, in ragione della quantità di energia solare assorbita dalla pelle durante tale intervallo di tempo. Anche l'esposizione al rumore funziona così: la benché minima esposizione a un rumore con un livello elevato di pressione acustica causa danni all'udito, e così l'esposizione a un rumore di livello basso per un lungo periodo di tempo".

La guida indica anche esempi del livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A del rumore non costante, cioè  il "livello di pressione acustica ponderato A del rumore costante che causerebbe lo stesso effetto su una persona del rumore per cui calcoliamo il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A".

Ad esempio "nelle prime tre ore di lavoro, un lavoratore è stato esposto a un livello di rumore pari a 85 dB(A). Nelle quattro ore successive ha lavorato in un ambiente silenzioso [60 dB(A)] e nell'ora ancora successiva ha lavorato su una macchina che produce rumore a un livello di pressione acustica di 100 dB(A). Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A delle 8 ore di lavoro equivale quindi a 91 dB(A)".

Riguardo poi alla possibilità che il rumore possa favorire gli incidenti professionali, la guida ricorda che:

  • "un fenomeno caratteristico che si verifica in presenza di rumore consiste nel non udire i suoni più deboli del rumore stesso. Questo fenomeno si chiama mascheratura del suono (sound masking)";
  • la mascheratura del suono è molto pericolosa in quei luoghi di lavoro in cui il personale deve poter sentire gli avvertimenti relativi ai potenziali pericoli (ad es. le macchine o le loro parti mobili), oppure deve poter obbedire a istruzioni verbali, in quanto può far sì che un lavoratore non senta o riconosca i segnali di avvertimento, con conseguente infortunio;
  • la mascheratura del suono influenza la comprensibilità delle parole, e un basso livello di comprensibilità può far travisare le istruzioni verbali, con conseguente infortunio;
  • conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/10/CE e 89/391/CEE, il datore di lavoro deve fare particolare attenzione, quando valuta i rischi, agli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni".

Concludiamo questa breve presentazione con alcune indicazioni relative alla valutazione dei rischi.

Sappiamo che valutare i rischi è fondamentale per proteggere i lavoratori dai pericoli per la loro salute e sicurezza che derivano o possono derivare dall'esposizione al rumore.

In particolare la "valutazione del rischio individua i lavoratori esposti al pericolo da rumore e ne stabilisce il livello di esposizione": l'obiettivo è individuare le "azioni necessarie quando sono raggiunti o superati i valori di esposizione che fanno scattare l'azione".

Una valutazione del rumore può "semplicemente determinare se esista o meno un rischio.

Se è probabile che l'esposizione di un lavoratore al rumore raggiunga i valori inferiori che fanno scattare l'azione si rende necessaria una valutazione quantitativa della sua esposizione al rumore".

Nella guida si affrontano, ad esempio, i controlli dell'udito e i controlli semplici per il rumore costante.

In questo caso "l'esposizione giornaliera è una funzione di livello e di durata. I controlli dell'udito contribuiscono a stimare il livello di rumore e aiutano il datore di lavoro a decidere se sia probabile che l'esposizione di un lavoratore oltrepassi il valore inferiore che fa scattare l'azione".

Viene riportato l'esempio di un controllo dell'udito in un supermercato.

"Nella maggioranza dei reparti la normale conversazione è indisturbata, il che significa che non vi sono rischi. Nel reparto panetteria occorre gridare da vicino per sentirsi quando certe macchine sono in funzione. Le misurazioni effettuate nella panetteria con un fonometro semplice suggeriscono un possibile superamento del valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione. Si rende necessaria una valutazione più precisa per determinare se anche il valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione sia oltrepassato".

Concludiamo ricordando che, riguardo alla valutazione del rischio rumore, la guida offre informazioni su:

  • controlli semplici dei livelli massimi di pressione acustica di picco; 
  • pianificazione di una valutazione del rischio; 
  • strumenti per la misurazione del rumore; 
  • misurazione del rumore;
  • valutazione dei risultati ottenuti. 

Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità - Unità F4, " Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE" 


Fonte: PUNTOSICURO


BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese (o loro consorzi) con sede operativa nel territorio regionale rientranti nelle seguenti classificazioni (ATECO 2007):
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere (produzione di beni)
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni

Purché sottoforma di società, sono ammissibili anche le imprese di "Servizi alla produzione" che hanno specifici codici attività.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
A) Servizi di consulenza per l’applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:
1 - sistema di gestione ambientale;
2 - sistema qualità;
3 - sistemi finalizzati all’assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
4 - altri sistemi;
B) Acquisizione di servizi di consulenza destinati al miglioramento dell’organizzazione aziendale e/o all’aumento della produttività in tema di:
1 - pianificazione strategica e assetti societari;
2 - organizzazione, finanza e controllo;
3 - revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
4 - definizione di sistemi informativi e informatici;
5 - tecnologie telematiche e siti web;
6 - problematiche ambientali;
7 - fattibilità di nuovi investimenti;
8 - innovazione tecnologica;
9 - aumento della produttività mediante l’introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
10 - ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell’impresa.
C) Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all’acquisizione dei servizi di consulenza di cui alle lettere a) e b).

AGEVOLAZIONI
Contributi a fondo perduto (in ESL):
50% per le iniziative ammissibili di cui alla lettera A);
30% per le iniziative ammissibili di cui alla lettera B);
20% per le micro e piccole imprese e 10% per le medie imprese, per le iniziative ammissibili di cui alla lettera C).
Il contributo massimo in ogni caso non può superare l’importo di 65.000 euro.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
A partire dal 1 gennaio 2011 e fino ad esaurimento risorse.

PER INFORMAZIONI
Aquarius Consulting tel. 0422 609679


BENEFICIARI
Piccole e medie imprese appartenenti ad uno dei seguenti settori (classificazione ATECO 2007):
- B “Estrazione di minerali da cave e miniere”
- C “Attività manifatturiere”
- D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”
- E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”
- F “Costruzioni”
- G “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”
- J “Servizi di informazione e comunicazione”
- M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”
- N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”
- Q “Sanità e assistenza sociale”
- R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”
- S “Altre attività di servizi”

INIZIATIVE AMMISSIBILI
a) UNI EN ISO 9001:2008 (sistemi di gestione della qualità).
b) UNI EN ISO/TS 16949:2009 (sistemi di gestione per la qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica).
c) UNI EN ISO 22000:2005 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare).
d) UNI EN ISO 22005:2008 (sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare).
e) UNI EN ISO 10854:1999 (agroalimentare sistema di autocontrollo come HACCP).
f) UNI EN ISO 3834 (requisiti di qualità per la saldatura e per la fusione di materiali metallici).
g) UNI EN CEI 16001:2009 (Sistema di Gestione per l'Energia - SGE).
h) BRC – Global standard for food safety (controllo fornitori sui prodotti alimentari freschi, refrigerati o congelati).
i) IFS – Food Standard (prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata).
j) UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 (accreditamento laboratori di prova o taratura).
k) ISO/ IEC 20000 IT (settore dell’Information and Communication Technology).
l) UNI ENI ISO/IEC 27001:2005 (sicurezza delle informazioni).
m) SA8000:2008 (Responsabilità etico-sociale).
n) OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori).
o) ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale), Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III).
p) ECOLABEL (marchio comunitario di qualità ambientale di prodotto).
q) Marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti e/o di sistema che si concluda con il conseguimento della relativa autorizzazione/certificazione, in base alle norme in materia, rilasciata da organismi accreditati da Accredia, o da corrispondente soggetto estero, per la specifica norma da certificare.

AGEVOLAZIONI
Contributi a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
31 marzo 2011

PER INFORMAZIONI
Aquarius Consulting tel. 0422 609679


L'incentivo è costituito da un contributo dal 50% al 75% dei costi del progetto ed è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00 ed è limitato alla parte dei Modello231 relativa alla salute e sicurezza (in caso di modelli organizzativi che comprendano più reati è necessario scorporare i costi relativi ai reati di cui all'art 300 del D. Lgs 81/08).
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dal 12 gennaio 2011
 

Il punto sull'obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori a cura dell'avv. Dubini.

1. Il Datore di lavoro

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".

La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.


E' disponibile sul nell'area download il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

download testo unico Sicurezza 81 aggiornato e coordinato con D.lgs. 106


Il "Decreto Correttivo" del Nuovo Testo Unico è stato firmato dal Capo dello Stato e reca il D.Lgs. n. 106/2009 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142 alla G.U. n. 180 del 05 agosto 2009). Molte le novità introdotte.

Tra le principali novità:

  • è stata approfondita la valutazione dei rischi per i volontari;
  • all'art. 28 viene introdotto il principio di semplicità e brevità nella relazione di valutazione dei rischi;
  • rivisitata la valutazione dello stress lavoro - correlato;
  • il DUVRI non è obbligatorio per lavori o servizi di durata inferiore ai 3 giorni (se non di alto rischio);
  • si semplifica la procedura di "DATA CERTA" per i documenti di valutazione dei rischi;
  • viene rivisto completamente tutto l'apparato sanzionatorio;
scarica il decreto correttivo

Sono in scadenza oggi, 16 Maggio 2009, alcuni adempimenti del D.Lgs. 81.2008 Testo Unico Sicurezza.

Il Decreto correttivo al D.Lgs 81/2008 previsto e già in discussione, non è stato approvato.

In sintesi alla data del 16 Maggio 2009 entrano in vigore:

1. La disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

2. La Valutazione dei Rischi da stress lavoro-correlato.

3. Il divieto di visite mediche in fase preassuntiva.

4. L'apposizione della Data Certa sui Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR.

Si sottolinea che resta in vigore l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi all'inizio dell'attività senza un periodo di transitorio per l'elaborazione del DVR (entro 90 giorni nel D.Lgs. 626/94).



SicurezzaPer tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/2008 - richiede l'osservanza dei seguenti obblighi:
  • Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 18 ore (inclusa la prevenzione incendi).
  • Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.Il datore di lavoro, può, in alcuni casi,  in accordo con il RLS, nominare un RSSP interno o esterno, che dovrà partecipare ai corsi di formazione specifici del settore aziendale.
  • Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività che deve recare data certa,

Comprensiva di:

· Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 10/03/98).

· Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 81/08).

· Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08), che sarebbe da fare prima dell’inizio dell’attività.

· Valutazione rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 152/01.

· Valutazione rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 345/99.

· Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione della movimentazione dei carichi manuali secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

  • Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
  • Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
  • Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche ad Eber nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
  • Nomina Medico Competente per attività soggette.
  • Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008).
  • Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi: uso dei carrelli elevatori, uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita) e uso dei DPI di protezione dell’udito.
  • Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
  • Rispetto del DPR 459/96 – marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
  • Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).
  • Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario).
  • Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
  • Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev. Incendi).
  • Registro degli infortuni.
  • Piano Operativo di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).
  • Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi e relativi corsi di formazione, per chi li monta (ditte edili).

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