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Tag >> testo unico sicurezza

Il punto sull'obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori a cura dell'avv. Dubini.

1. Il Datore di lavoro

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".

La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.


E' disponibile sul nell'area download il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

download testo unico Sicurezza 81 aggiornato e coordinato con D.lgs. 106


Il "Decreto Correttivo" del Nuovo Testo Unico è stato firmato dal Capo dello Stato e reca il D.Lgs. n. 106/2009 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142 alla G.U. n. 180 del 05 agosto 2009). Molte le novità introdotte.

Tra le principali novità:

  • è stata approfondita la valutazione dei rischi per i volontari;
  • all'art. 28 viene introdotto il principio di semplicità e brevità nella relazione di valutazione dei rischi;
  • rivisitata la valutazione dello stress lavoro - correlato;
  • il DUVRI non è obbligatorio per lavori o servizi di durata inferiore ai 3 giorni (se non di alto rischio);
  • si semplifica la procedura di "DATA CERTA" per i documenti di valutazione dei rischi;
  • viene rivisto completamente tutto l'apparato sanzionatorio;
scarica il decreto correttivo

Sono in scadenza oggi, 16 Maggio 2009, alcuni adempimenti del D.Lgs. 81.2008 Testo Unico Sicurezza.

Il Decreto correttivo al D.Lgs 81/2008 previsto e già in discussione, non è stato approvato.

In sintesi alla data del 16 Maggio 2009 entrano in vigore:

1. La disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

2. La Valutazione dei Rischi da stress lavoro-correlato.

3. Il divieto di visite mediche in fase preassuntiva.

4. L'apposizione della Data Certa sui Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR.

Si sottolinea che resta in vigore l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi all'inizio dell'attività senza un periodo di transitorio per l'elaborazione del DVR (entro 90 giorni nel D.Lgs. 626/94).



SicurezzaPer tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/2008 - richiede l'osservanza dei seguenti obblighi:
  • Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 18 ore (inclusa la prevenzione incendi).
  • Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.Il datore di lavoro, può, in alcuni casi,  in accordo con il RLS, nominare un RSSP interno o esterno, che dovrà partecipare ai corsi di formazione specifici del settore aziendale.
  • Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività che deve recare data certa,

Comprensiva di:

· Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 10/03/98).

· Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 81/08).

· Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08), che sarebbe da fare prima dell’inizio dell’attività.

· Valutazione rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 152/01.

· Valutazione rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 345/99.

· Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione della movimentazione dei carichi manuali secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

  • Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
  • Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
  • Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche ad Eber nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
  • Nomina Medico Competente per attività soggette.
  • Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008).
  • Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi: uso dei carrelli elevatori, uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita) e uso dei DPI di protezione dell’udito.
  • Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
  • Rispetto del DPR 459/96 – marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
  • Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).
  • Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario).
  • Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
  • Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev. Incendi).
  • Registro degli infortuni.
  • Piano Operativo di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).
  • Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi e relativi corsi di formazione, per chi li monta (ditte edili).

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