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Tag >> decreto correttivo 81

Il punto sull'obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori a cura dell'avv. Dubini.

1. Il Datore di lavoro

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".

La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.


E' disponibile sul nell'area download il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

download testo unico Sicurezza 81 aggiornato e coordinato con D.lgs. 106


Il "Decreto Correttivo" del Nuovo Testo Unico è stato firmato dal Capo dello Stato e reca il D.Lgs. n. 106/2009 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142 alla G.U. n. 180 del 05 agosto 2009). Molte le novità introdotte.

Tra le principali novità:

  • è stata approfondita la valutazione dei rischi per i volontari;
  • all'art. 28 viene introdotto il principio di semplicità e brevità nella relazione di valutazione dei rischi;
  • rivisitata la valutazione dello stress lavoro - correlato;
  • il DUVRI non è obbligatorio per lavori o servizi di durata inferiore ai 3 giorni (se non di alto rischio);
  • si semplifica la procedura di "DATA CERTA" per i documenti di valutazione dei rischi;
  • viene rivisto completamente tutto l'apparato sanzionatorio;
scarica il decreto correttivo

Sono in scadenza oggi, 16 Maggio 2009, alcuni adempimenti del D.Lgs. 81.2008 Testo Unico Sicurezza.

Il Decreto correttivo al D.Lgs 81/2008 previsto e già in discussione, non è stato approvato.

In sintesi alla data del 16 Maggio 2009 entrano in vigore:

1. La disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

2. La Valutazione dei Rischi da stress lavoro-correlato.

3. Il divieto di visite mediche in fase preassuntiva.

4. L'apposizione della Data Certa sui Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR.

Si sottolinea che resta in vigore l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi all'inizio dell'attività senza un periodo di transitorio per l'elaborazione del DVR (entro 90 giorni nel D.Lgs. 626/94).



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