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Ambiente, Qualità, Sicurezza, Acustica, Ingegneria

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Tag >> RLS

Il punto sull'obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori a cura dell'avv. Dubini.

1. Il Datore di lavoro

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".

La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.


Comunicazione nominativi degli RLS: scadenza 16 agosto 2009

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

Comunicazione dei dati inerenti gli infortuni sul lavoro

Il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative sulla comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera r).
L'obbligo della comunicazione dei dati diventerà operativo con la costituzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la definizione delle relative modalità di funzionamento. Si è quindi in attesa dell'emanazione dello specifico decreto interministeriale, al momento in avanzata fase di elaborazione.

SicurezzaPer tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/2008 - richiede l'osservanza dei seguenti obblighi:
  • Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 18 ore (inclusa la prevenzione incendi).
  • Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.Il datore di lavoro, può, in alcuni casi,  in accordo con il RLS, nominare un RSSP interno o esterno, che dovrà partecipare ai corsi di formazione specifici del settore aziendale.
  • Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività che deve recare data certa,

Comprensiva di:

· Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 10/03/98).

· Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 81/08).

· Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08), che sarebbe da fare prima dell’inizio dell’attività.

· Valutazione rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 152/01.

· Valutazione rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale  assunzione) ai sensi del D.Lgs. 345/99.

· Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

· Valutazione e/o autocertificazione della movimentazione dei carichi manuali secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.

  • Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
  • Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
  • Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche ad Eber nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
  • Nomina Medico Competente per attività soggette.
  • Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008).
  • Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi: uso dei carrelli elevatori, uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita) e uso dei DPI di protezione dell’udito.
  • Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
  • Rispetto del DPR 459/96 – marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
  • Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).
  • Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario).
  • Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
  • Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev. Incendi).
  • Registro degli infortuni.
  • Piano Operativo di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).
  • Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi e relativi corsi di formazione, per chi li monta (ditte edili).

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