Il punto sull'obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori a cura dell'avv. Dubini.
1. Il Datore di lavoro
Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".
La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.
E' disponibile sul nell'area download il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.
download testo unico Sicurezza 81 aggiornato e coordinato con D.lgs. 106
Il "
Decreto Correttivo" del Nuovo
Testo Unico è stato firmato dal Capo dello Stato e reca il
D.Lgs. n. 106/2009 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142 alla G.U. n. 180 del 05 agosto 2009). Molte le novità introdotte.
Tra le principali
novità:
- è stata approfondita la valutazione dei rischi per i volontari;
- all'art. 28 viene introdotto il principio di semplicità e brevità nella relazione di valutazione dei rischi;
- rivisitata la valutazione dello stress lavoro - correlato;
- il DUVRI non è obbligatorio per lavori o servizi di durata inferiore ai 3 giorni (se non di alto rischio);
- si semplifica la procedura di "DATA CERTA" per i documenti di valutazione dei rischi;
- viene rivisto completamente tutto l'apparato sanzionatorio;
scarica il decreto correttivo
Scritto da: AquariusConsulting in RLS, infortuni on
16 mag , 2009
Comunicazione nominativi degli RLS: scadenza 16 agosto 2009
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Comunicazione dei dati inerenti gli infortuni sul lavoro
Il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative sulla comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera r).
L'obbligo della comunicazione dei dati diventerà operativo con la costituzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la definizione delle relative modalità di funzionamento. Si è quindi in attesa dell'emanazione dello specifico decreto interministeriale, al momento in avanzata fase di elaborazione.
Sono in scadenza oggi, 16 Maggio 2009, alcuni adempimenti del D.Lgs. 81.2008 Testo Unico Sicurezza.
Il Decreto correttivo al D.Lgs 81/2008 previsto e già in discussione, non è stato approvato.
In sintesi alla data del 16 Maggio 2009 entrano in vigore:
1. La disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
2. La Valutazione dei Rischi da stress lavoro-correlato.
3. Il divieto di visite mediche in fase preassuntiva.
4. L'apposizione della Data Certa sui Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR.
Si sottolinea che resta in vigore l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi all'inizio dell'attività senza un periodo di transitorio per l'elaborazione del DVR (entro 90 giorni nel D.Lgs. 626/94).
Contattaci immediatamente per informazioni: Studio Aquarius Consulting
Bando di partecipazione alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 28 gennaio 1997, n. 3.
La Regione Veneto ha emanato un bando dal titolo "Iniziative per la diffusione della qualità nelle piccole e medie imprese.
Bando di partecipazione alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 28 gennaio 1997, n. 3", destinato alle piccole e medie imprese.
Sono finanziabili gli interventi sulle seguenti Norme:
- UNI EN ISO 9001:2008, Qualità;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, Accreditamento dei laboratori di prova e di taratura;
- UNI ISO TS 16949:2002, Qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica;
- UNI EN ISO 22000:2005, Sicurezza alimentare.
La scadenza per la presentazione dei documenti è il 2 marzo 2009.
I datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati, devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il nuovo modello OT24. Dal 2000 l'INAIL premia con un nuovo "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)
Dal 2000 l'INAIL premia con un nuovo "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008). A cosa serve L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.
E' stato approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 294 del 17-12-2008 il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009.
Il nuovo modello adottato sarà utilizzato dai soggetti interessati entro il 30 aprile 2009 per le dichiarazioni con riferimento all'anno 2008.
L'articolo due del decreto esplicita che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio, n. 151, devono presentare, entro il 30 aprile 2009, la comunicazione AEE scheda "IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse su l mercato" del modello allegato al decreto sia per l'anno 2008, con riferimento alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato per l'anno 2007, sia per l'anno 2009 con riferimento all'anno 2008, compilando due schede distinte.
Fonte: Codice Ambiente e Sicurezza - Il Sole 24 Ore
Scritto da: AquariusConsulting in testo unico sicurezza, sicurezza, rumore, RSPP, RLS, Prevenzione incendi, POS, DVR, DUVRI, D.Lgs.8108, Agenti fisici on
29 gen , 2009
Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/2008 - richiede l'osservanza dei seguenti obblighi:
- Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 18 ore (inclusa la prevenzione incendi).
- Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.Il datore di lavoro, può, in alcuni casi, in accordo con il RLS, nominare un RSSP interno o esterno, che dovrà partecipare ai corsi di formazione specifici del settore aziendale.
- Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività che deve recare data certa,
Comprensiva di:
· Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 10/03/98).
· Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 81/08).
· Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08), che sarebbe da fare prima dell’inizio dell’attività.
· Valutazione rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale assunzione) ai sensi del D.Lgs. 152/01.
· Valutazione rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale assunzione) ai sensi del D.Lgs. 345/99.
· Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
· Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
· Valutazione e/o autocertificazione della movimentazione dei carichi manuali secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
- Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
- Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
- Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche ad Eber nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
- Nomina Medico Competente per attività soggette.
- Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008).
- Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi: uso dei carrelli elevatori, uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita) e uso dei DPI di protezione dell’udito.
- Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
- Rispetto del DPR 459/96 – marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
- Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).
- Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario).
- Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
- Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev. Incendi).
- Registro degli infortuni.
- Piano Operativo di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).
La nuova norma non contiene nuovi requisiti rispetto al medesimo standard edizione 2000. Essa, basandosi sui ritorni dati dal mercato (es.: Organizzazioni certificate, ecc.) e su otto anni di applicazione, fornisce una serie di chiarimenti mediante l'introduzione di note esplicative che potrebbero comunque comportare la revisione del Manuale Qualità. Tali note esplicative dovrebbero offrire alle Aziende l'opportunità di:
- ribadire e garantire la conform ità legislativa del prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità
- rivalutare la metodologia di gestione dei processi affidati a Fornitori e di cui si mantiene la responsabilità davanti al mercato
- ricomprendere tutte le risorse umane in forza e che sono parte integrante del sistema di gestione qualità
- focalizzare gli aspetti di garanzia sul prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità
- facilitare l'interazione con altri sistemi di gestione (es.: ambientale) o con altri schemi di certificazione (es.: Catena della Custodia)
- consolidare la propria posizione commerciale nel mercato in cui operano.
In data 26-11-2008 verrà ritirata la norma UNI EN ISO 9001:2000 e verrà pubblicata contestualmente dall'UNI la norma UNI EN ISO 9001:2008 in versione bilingue italiano-inglese.
Come pubblicato nel sito
Sincert , specifichiamo di seguito l'implicazione per le nuove aziende e per le aziende già certificate:
- Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e alle equivalenti norme nazionali) potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008 (quindi già dal periodo attuale) e dopo la verifica di sorveglianza (di routine) o di ricertificazione a fronte della ISO 9001:2008.
- Dopo un anno dalla pubblicazione della ISO 9001:2008, tutte le nuove certificazioni e ricertificazioni rilasciate dagli organismi accreditati dovranno essere conformi alla ISO 9001:2008.
- Due anni dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008, cesserà la validità delle certificazioni rilasciate secondo la ISO 9001:2000.
Aquarius Consulting è uno studio specializzato nell'implementazione sistemi di gestione aziendale (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001, e sistemi tra loro integrati) utili e operativi, perfettamente calzanti alle necessità concrete sia delle micro e piccole imprese che delle medie imprese ed organizzazioni complesse sia pubbliche che private.