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Ambiente, Qualità, Sicurezza, Acustica, Ingegneria

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ACE Attestato Certificazione Energetica

A partire dal 1° gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita di immobili deve essere indicato obbligatoriamente l'indice di prestazione energetica dell'edificio contenuto nell' Attestato Certificazione Energetica.
 

Tale obbligo scaturisce dall’applicazione dell’art.13 del DLgs n.28 del 03/03/2011.

Secondo la nuova direttiva l'attestato di certificazione energetica non deve essere predisposto solo per l’atto notarile, ma deve essere già in possesso del venditore in data di incarico, in modo da poter comunicare gli indici di consumo nell’offerta di vendita o comunque nell’incarico all’agente immobiliare.

Di seguito il riferimento legislativo, pag. 8, art. 13, 2-quater

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/efficienza-energetica/Dlgs-28-2011-fonti-rinnovabili.pdf

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In partenza in data 23/11/2011 il corso antincendio rischio medio  presso la sala corsi di via Montello 83 a Treviso

 per info: tel 0422 609679


Il Sistri, sistema di tracciamento digitale dei rifiuti speciali e pericolosi, rinasce dopo che la manovra correttiva di Ferragosto lo aveva abrogato tout court con i commi c) e d) dell'articolo 6 del decreto 12 agosto 2011.

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato, con il consenso generale di tutte le forze politiche, un emendamento al DL 138 del 13 agosto che ripristina il sistema.

I nuovi commi 2 e 3 dell'art.6 prorogano la piena operatività del Sistri al 9 febbraio 2012, e la subordinano ad una verifica tecnica delle componenti software e hardware, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed a test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. ancora più distante nel tempo l'applicazione del sistema alle aziende che producono rifiuti pericolosi ma che hanno non più di 10 dipendenti. In questo caso, la data di avvio del Sistri non potrà precedere il 1 giugno 2012 e sarà stabilita da un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto ministeriale che individui specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

E' bene sottolineare che tali disposizioni entreranno in vigore con la conversione in legge del decreto e solo se il relativo emendamento sarà approvato in via definitiva.

7 Settembre 2011

 


 

 


Cancellato il SISTRI

Scritto da: AquariusConsulting in SISTRIRifiuti on

AquariusConsulting
Vi segnaliamo che lo scorso 13 Agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 138 con il quale è stato soppresso il SISTRI, il Sistema di Controllo elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti.

In particolare sono stati abrogati i DM del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2011 n. 52 rispettivamente inerenti l’istituzione e il regolamento del SISTRI.

Pertanto il SITRI non diventerà più operativo a scaglioni a partire dal 1 settembre così come previsto dal precedente Decreto.

Per le aziende continuano quindi ad essere obbligatori gli adempimenti tradizionali, cioè registri di carico e scarico e formulari.

Resta il fatto che imprese ed enti locali hanno già versato circa 90 milioni di Euro, che dovranno necessariamente essere restituiti in quanto il sistema non è mai partito.

fonti:
http://energia24club.it/articoli/0,1254,51_ART_143537,00.html
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-08-14/anche-sistri-finito-rifiuti-081253.shtml?uuid=AaTiGCwD&fromSearch

Intesa raggiunta per l’avvio del Sistri. Si comincia il 1° settembre con le grandi imprese
Ecco il comunicato del Ministero dell’Ambiente:
"Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambi ente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.
"Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche".
Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);

- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";

- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;

- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);

- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema".

27/05/2011

fonte:

http://www.minambiente.it/home_it/print.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0174.html&lang=it


Pubblicato dall'Inail un Libro Bianco sull'esposizione a nanomateriali ingegnerizzati e sugli effetti sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. I dati sull'esposizione, la gestione e la valutazione del rischio, le misure di prevenzione.

Da alcuni dati forniti recentemente dall'Inail emerge l'importanza di parlare dell'ambiti di nanotecnologie e di nanomateriali. Infatti:

  • "entro il 2020 il 20% circa di tutti i prodotti fabbricati nel mondo impiegheranno una certa quota di nanotecnologie (stima ILO, 2010)";

  • "nel 2020 circa 6 milioni di lavoratori saranno occupati nelle nanotecnologie in tutto il mondo (Roco M, 2010). Nel 2008 erano 400.000; il tasso di crescita mondiale è stimato pari al 25% annuo";

  • in Italia in base ai dati ISTAT, si stimano più di 670.000 i lavoratori coinvolti dall'impatto delle nanotecnologie. Questi i settori in cui le nanotecnologie vanno assumendo un ruolo particolarmente importante: microelettronica e semiconduttori, chimica, farmaceutica e biotecnologie, energia e ambiente".

Si capisce dunque perché già nel 2008 l'allora Ispesl, ora Inail, ha istituito un Gruppo di Lavoro per l'elaborazione di un Libro Bianco Nazionale su esposizione ai nanomateriali ingegnerizzati ed effetti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E nel mese di febbraio 2011 si è arrivati alla pubblicazione, da parte dell'Inail, del primo " Libro Bianco - Esposizione a nanomateriali ingegnerizzati ed effetti sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro", a cura dal Network Nazionale per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione connesse con l'esposizione a nanomateriali in ambito lavorativo (NanOSH Italia).

Nell'introduzione del Libro Bianco si ricorda che le nanotecnologie troveranno applicazione in molti ambiti della vita e del lavoro "rendendo possibili forti innovazioni, pertanto sorge la necessità di fornire all'industria ed alla ricerca gli strumenti adatti per lo sviluppo e l'utilizzo responsabile e sostenibile di tali tecnologie. Inoltre, risulta essenziale avere a disposizione sistemi di misura validi e protocolli di valutazione basati su standard di indubbia certezza".

Sono infatti molti i luoghi di lavoro dunque interessati dalla problematica relativa alle esposizioni a nanomateriali (NM) e nanoparticelle (NP): "dai settori di produzione a quelli caratterizzati dalla presenza di cicli di lavorazione o processi durante i quali particelle di dimensioni nanometriche vengono rilasciate in maniera occasionale come sottoprodotti di reazioni termiche e chimiche".

Ricordiamo che la definizione di nanotecnologia utilizzata nel libro si riferisce ai "materiali alla nanoscala intenzionalmente prodotti in laboratorio o a livello industriale. Questi nanomateriali sono detti ‘ingegnerizzati' escludendo, quindi, tutto il particolato esistente in natura (il particolato proveniente dagli incendi delle foreste, o i particolati biologici, ecc.) e tutto quello che proviene in modo casuale da prodotti dell'uomo (dai motori diesel, dagli impianti energetici, ecc ), sebbene rientri comunque nella scala dimensionale compresa tra 1 e 100 nm" (il nanometro è la miliardesima parte del metro).

Il documento dedica un capitolo agli effetti sulla salute dei nanomateriali ingegnerizzati e ricorda che "studi epidemiologici ed informazioni riguardanti gli effetti tossici dei nanomateriali (NM) su popolazioni esposte non sono ancora disponibili. La quasi totalità degli studi, infatti, è stata effettuata o su sistemi in vitro o su animali da laboratorio (principalmente topi) e le informazioni relative agli effetti su organi e apparati sono a volte estrapolate dai risultati ottenuti a livello cellulare".

E "gli studi prodotti negli ultimi anni hanno evidenziato potenziali effetti genotossico-ossidativi e citotossici a livello cellulare ed effetti respiratori, cutanei, neurotossici, cardiovascolari, immunologici, causati da NM". Molti studi hanno riportato in particolare che il polmone rappresenta il "principale organo bersaglio degli effetti tossici dei NM".

Visto il loro sempre più diffuso impiego industriale i nanomateriali "possono comportare nuovi rischi di esposizione ad un numero sempre crescente di lavoratori" e per questo motivo i NM sono stati inseriti nella strategia comunitaria sulla salute e sicurezza sul lavoro come argomento su cui lavorare nel contesto dell'identificazione dei rischi nuovi ed emergenti.

In merito alla gestione del rischio anche per i NM è "possibile seguire un approccio alla valutazione del rischio che riprenda quello già in uso per le sostanze che espongono i lavoratori al rischio chimico". E la valutazione del rischio è "un'operazione complessa ed iterativa che necessariamente richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, l'identificazione delle sorgenti di rischio di esposizione a NM presenti nel ciclo lavorativo, l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione a NM in relazione allo svolgimento delle lavorazioni e la stima dell'entità dei rischi di esposizione a NM connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate".

Senza dimenticare che in virtù del principio di precauzione è necessario "ridurre al minimo l'esposizione e ciò è possibile sia riducendo la durata di esposizione e/o il numero delle persone esposte, sia la concentrazione dei NM stessi, attraverso la messa in atto di idonee misure di prevenzione e protezione".

Queste misure dovrebbero seguire la "scala di priorità che va dall'eliminazione dei NM, alla loro sostituzione con materiali non pericolosi, all'isolamento/confinamento o segregazione della fonte di esposizione, alle misure tecniche per captare, limitare ed espellere i NM, alle modifiche dell'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di DPI come integrazione alle misure tecniche".

Ecco dunque un elenco di misure di prevenzione e protezione ad oggi disponibili:  

  • sostituzione: sostituire i preparati pulviscolari con altri che contengano nanoparticelle in matrice legata e quindi ne impediscano la diffusione (dispersioni, paste, granulati, compound, ecc.); sostituire le applicazioni a spruzzo con altre con scarsa formazione di aerosol (applicazione a pennello, immersione);
  • segregazione della fonte: utilizzare apparecchiature a ciclo chiuso; automazione - robot
  • interventi di protezione dell'ambiente: cappe aspiranti; ventilazione degli ambienti di lavoro; aspirazioni localizzate; sistemi di allarme; corretto impiego di sistemi di produzione; filtrazione dell'aria di scarico (filtro HEPA in caso di ricircolo dell'aria nel locale di lavoro); separazione eventuale del locale di lavoro e adeguamento dell'impianto di ventilazione (leggera depressione)".

Queste poi le possibili misure di sicurezza e organizzazione del lavoro:

  •  "ridurre al minimo la durata di esposizione;
  • ridurre al minimo il numero delle persone esposte;
  • limitare gli accessi all'ambiente di lavoro;
  • divieto di fumare;
  • operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore e da scintille;
  • formazione/informazione sui pericoli e sulle misure di protezione;
  • etichettatura;
  • schede di sicurezza;
  • segnaletica di sicurezza;
  • servizi di sicurezza (docce di emergenza, lava-occhi, note di intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate)".

Infine le misure in relazione agli interventi di protezione personale e igiene: " guanti; maschere e respiratori; corretto impiego delle apparecchiature e strumentazioni di laboratorio; propipette; pipettatrici automatiche; materiali a perdere; disponibilità di recipienti per deposito provvisorio dei rifiuti".

Il Libro Bianco riporta anche alcuni esempi di buone pratiche, ad esempio un esempio di corretto approccio alla stima del rischio, basato sull'approccio di "control banding".

L'esempio, "valido sia nel caso di attività di ricerca in laboratorio che di produzione industriale, una volta che siano state condotte le propedeutiche fasi di identificazione delle sorgenti di rischio e dei rischi di esposizione a NM, è caratterizzato dai seguenti dieci parametri:  numerosità dei lavoratori esposti, frequenza di esposizione, frequenza di manipolazione diretta, dimensioni dei NM, comportamento dei NM (es. dispersione o agglomerazione), efficacia dei DPI usati, organizzazione e procedure di lavoro, caratteristiche tossicologiche delle sostanze, rischio di incendio ed esplosione, idoneità degli spazi di lavoro e delle attrezzature".

   

 Fonte: PUNTOSICURO


Alcune indicazioni tratte dalla guida europea di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE. I dati, i livelli di esposizione, l'aumento dei rischi di infortuni lavorativi, il rumore costante, la valutazione del rischio.

I problemi all'udito causati dal rumore nei luoghi di lavoro sono la causa di una delle più frequenti malattie professionali in Europa, l' ipoacusia.

Per parlare di questo rischio, spesso sottovalutato anche dagli stessi lavoratori, presentiamo un documento prodotto qualche anno fa dalla Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità.

Parliamo della "Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE", guida completata prima dell'emanazione in Italia del Decreto legislativo 81/2008, ma ancora ricca di suggerimenti e indicazioni utili alle aziende e ai lavoratori.

Nella prefazione della guida si ricorda che i dati raccolti da Eurostat nel quadro delle "Statistiche europee delle malattie professionali" (EODS) indicano che "nel 2005 si sono registrati in Europa (UE 15) circa 14 300 casi di perdita dell'udito dovuta al rumore, il che equivale a 9,5 casi ogni 100 000 lavoratori". E va sottolineato che, fra questi casi, "circa il 98% riguarda individui di sesso maschile, impiegati per il 73% nelle industrie di trasformazione, nel settore minerario e in quello edilizio".

Tuttavia altre indagini europee sulle condizioni di lavoro indicano che "il 20% circa dei lavoratori europei sono esposti, per almeno metà dell'orario di lavoro, a livelli di rumore così alti da costringerli a gridare per farsi sentire dai colleghi". E un'esposizione continuata "comporta per i lavoratori colpiti da perdita dell'udito una serie di limitazioni e inabilità, ne limita le occasioni di mobilità, nuova assunzione o anche solo di cambio di lavoro, senza considerare gli aspetti negativi sulla loro qualità di vita, con la conseguente emarginazione sociale". Tra l'altro "il rumore in generale aumenta i rischi di infortunio sul luogo di lavoro, in ragione delle difficoltà comunicative legate all'attività svolta". Ai problemi di perdita dell'udito si aggiunge poi che "il rumore causa problemi psicosociali come stress e ansietà".

Per ridurre i casi di perdita dell'udito dovuta al rumore nel febbraio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sui lavoratori esposti ai rischi derivanti dal rumore, che ha sostituito la precedente direttiva 86/188/CEE, mettendo a disposizione mezzi concreti ed efficaci per realizzare questo impegno.

E la presente guida non vincolante, redatta in conformità della direttiva 2003/10/CE, "vuole assistere le imprese, specialmente quelle piccole e medie, e tutte le persone che si occupano di prevenzione dei rischi professionali nell'attuazione delle disposizioni della direttiva stessa".

La guida risponde, con molti esempi pratici, a semplici domande. Ad esempio al perché sia necessario ridurre l'esposizione al rumore:

  • "causa sordità irreversibile. Quali sono gli effetti sulla vita professionale? Come gestire le conseguenze per la vita privata?
  • impedisce di concentrarsi, riducendo il rendimento;
  • causa stress, riducendo le capacità professionali;
  • minaccia la salute, poiché risulta difficile sentire gli avvertimenti;
  • dà una cattiva immagine dell'impresa, in particolare ai potenziali dipendenti e al pubblico;
  • impedisce la comunicazione fra i lavoratori".

Dopo aver fornito elementi di acustica la guida affronta ilivelli di esposizione.

Per valutare gli effetti dannosi del rumore su una persona si usa ad esempio una grandezza detta esposizione sonora ponderata:

  • "gli effetti dannosi del rumore per l'udito dipendono dalla quantità dell'energia sonora assorbita dalle orecchie di una persona e quindi da parametri quali il livello di pressione acustica del rumore e la durata dell'esposizione;
  • nello svolgimento della sua attività, un lavoratore può essere esposto a rumore a diversi livelli di pressione acustica, per periodi di tempo differenti;
  • ecco perche la valutazione degli effetti dannosi del rumore fa riferimento a una giornata lavorativa nominale di 8 ore o a una settimana lavorativa nominale di cinque giorni di lavoro di 8 ore";
  • "l'esposizione è una grandezza corrispondente alla quantità di energia sonora assorbita, e a volte è chiamata anche ‘dose di rumore'".

In particolare la guida ricorda che gli effetti del rumore su una persona "possono essere confrontati all'esposizione al sole: un bagno di sole fatto in modo ragionevole non causa effetti indesiderati, mentre un'esposizione eccessiva a raggi forti causa facilmente scottature. Si ha lo stesso effetto quando la persona si espone a raggi deboli per un periodo prolungato, in ragione della quantità di energia solare assorbita dalla pelle durante tale intervallo di tempo. Anche l'esposizione al rumore funziona così: la benché minima esposizione a un rumore con un livello elevato di pressione acustica causa danni all'udito, e così l'esposizione a un rumore di livello basso per un lungo periodo di tempo".

La guida indica anche esempi del livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A del rumore non costante, cioè  il "livello di pressione acustica ponderato A del rumore costante che causerebbe lo stesso effetto su una persona del rumore per cui calcoliamo il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A".

Ad esempio "nelle prime tre ore di lavoro, un lavoratore è stato esposto a un livello di rumore pari a 85 dB(A). Nelle quattro ore successive ha lavorato in un ambiente silenzioso [60 dB(A)] e nell'ora ancora successiva ha lavorato su una macchina che produce rumore a un livello di pressione acustica di 100 dB(A). Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A delle 8 ore di lavoro equivale quindi a 91 dB(A)".

Riguardo poi alla possibilità che il rumore possa favorire gli incidenti professionali, la guida ricorda che:

  • "un fenomeno caratteristico che si verifica in presenza di rumore consiste nel non udire i suoni più deboli del rumore stesso. Questo fenomeno si chiama mascheratura del suono (sound masking)";
  • la mascheratura del suono è molto pericolosa in quei luoghi di lavoro in cui il personale deve poter sentire gli avvertimenti relativi ai potenziali pericoli (ad es. le macchine o le loro parti mobili), oppure deve poter obbedire a istruzioni verbali, in quanto può far sì che un lavoratore non senta o riconosca i segnali di avvertimento, con conseguente infortunio;
  • la mascheratura del suono influenza la comprensibilità delle parole, e un basso livello di comprensibilità può far travisare le istruzioni verbali, con conseguente infortunio;
  • conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/10/CE e 89/391/CEE, il datore di lavoro deve fare particolare attenzione, quando valuta i rischi, agli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni".

Concludiamo questa breve presentazione con alcune indicazioni relative alla valutazione dei rischi.

Sappiamo che valutare i rischi è fondamentale per proteggere i lavoratori dai pericoli per la loro salute e sicurezza che derivano o possono derivare dall'esposizione al rumore.

In particolare la "valutazione del rischio individua i lavoratori esposti al pericolo da rumore e ne stabilisce il livello di esposizione": l'obiettivo è individuare le "azioni necessarie quando sono raggiunti o superati i valori di esposizione che fanno scattare l'azione".

Una valutazione del rumore può "semplicemente determinare se esista o meno un rischio.

Se è probabile che l'esposizione di un lavoratore al rumore raggiunga i valori inferiori che fanno scattare l'azione si rende necessaria una valutazione quantitativa della sua esposizione al rumore".

Nella guida si affrontano, ad esempio, i controlli dell'udito e i controlli semplici per il rumore costante.

In questo caso "l'esposizione giornaliera è una funzione di livello e di durata. I controlli dell'udito contribuiscono a stimare il livello di rumore e aiutano il datore di lavoro a decidere se sia probabile che l'esposizione di un lavoratore oltrepassi il valore inferiore che fa scattare l'azione".

Viene riportato l'esempio di un controllo dell'udito in un supermercato.

"Nella maggioranza dei reparti la normale conversazione è indisturbata, il che significa che non vi sono rischi. Nel reparto panetteria occorre gridare da vicino per sentirsi quando certe macchine sono in funzione. Le misurazioni effettuate nella panetteria con un fonometro semplice suggeriscono un possibile superamento del valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione. Si rende necessaria una valutazione più precisa per determinare se anche il valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione sia oltrepassato".

Concludiamo ricordando che, riguardo alla valutazione del rischio rumore, la guida offre informazioni su:

  • controlli semplici dei livelli massimi di pressione acustica di picco; 
  • pianificazione di una valutazione del rischio; 
  • strumenti per la misurazione del rumore; 
  • misurazione del rumore;
  • valutazione dei risultati ottenuti. 

Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità - Unità F4, " Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione della direttiva 2003/10/CE" 


Fonte: PUNTOSICURO


Sul sito www.sistri.it è stata pubblicata la nuova versione del MANUALE OPERATIVO SISTRI versione 2.0 del 14.04.2011.

15/04/2011

Fonte: SISTRI


Il 30 aprile 2011 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) o dichiarazione SISTRI ("Mudino") relativo all'anno 2010, in base a  quanto stabilito dal DM 22 dicembre 2010.

In base a quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente pubblicato il 29 gennaio 2011 sul sito www.sistri.it   "Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI.Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.". Rimane attualmente fissato per il 30 aprile 2011 anche la scadenza per il versamento del contributo SISTRI 2011 previsto dall'articolo 4 comma 3 del DM 17/12/2009 e s.m.i.

15/04/2011

Fonte: sistri


Ricordando la scadenza del 30 aprile 2011 per la presentazione della comunicazione annuale per il 2011 (MUD o dichiarazione SISTRI) relativa ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell'anno 2010, si riporta il quadro riepilogativo degli adempimenti per i vari soggetti obbligati pubblicato sul sito di Ecocerved.

Sul sito SISTRI è disponibile l'applicazione per la compilazione della dichiarazione SISTRI, mentre sul sito di Ecocerved. è scaricabile il software per la compilazione del MUD.

CHI

CHE COSA

A CHI

COME

Comuni o loro aziende speciali o comunità montane

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL 2010

Alle Camere di Commercio

Modulistica cartacea oppure Supporto magnetico oppure Via Telematica

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti

· Pericolosi (tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro)

· Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con più di 10 dipendenti

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL 2010

Alle Camere di Commercio

Modulistica cartacea oppure Supporto magnetico oppure Via Telematica

OPPURE (in alternativa)

Dichiarazione SISTRI

Al SISTRI

Con schede disponibili su www.sistri.it

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL 2010

Alle Camere di Commercio

Supporto magnetico oppure Via Telematica

OPPURE (in alternativa)

Dichiarazione SISTRI

Al SISTRI

Con schede disponibili su www.sistri.it

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro AEE

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL 2010

Alle Camere di Commercio

Via Telematica, tramite il sito www.registroaee.it

Soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL 2010

Alle Camere di Commercio

Supporto magnetico oppure Via Telematica

· Trasportatori di rifiuti

· Intermediari

· Produttori o riutilizzatori di imballaggi

NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DICHIARAZIONE

25/03/2011

 

Fonti: www.sistri.it; www.ecocerved.it


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